Art. 11.
(Criteri generali di conferimento degli
incarichi e rotazione).

      1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario incaricato.
      2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.

 

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      3. Per i funzionari con qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto, i responsabili delle direzioni centrali di primo livello e i questori in sede predispongono annualmente un piano di rotazione degli incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi nonché della vacanza dei posti di funzione è data comunicazione alla competente direzione centrale del personale.
      4. Nel conferimento degli incarichi ai vice questori e ai vice questori aggiunti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.